Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice […]. O il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, e’ non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, ch’egli è un voler confondere tutt’i rapporti l’esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità […]. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti.
Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, cap. XVI