Nel diritto internazionale odierno, la r. è la reazione di uno Stato a un comportamento illecito e lesivo di un suo diritto, posto in essere da un altro Stato. Essa può essere effettuata sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, ma nel primo caso è escluso che uno Stato possa adottare r. che comporti l’uso della forza armata, se non come risposta a un attacco già sferrato. In una ulteriore accezione, si intende per r. una azione o misura punitiva violenta e disumana, indiscriminata, adottata dalla potenza occupante nei confronti della popolazione del territorio occupato, quando questa abbia causato qualche danno a propri funzionari o militari.
Enciclopedia Treccani, Dizionario di Storia
Accettai […] l’ordine perché legittimo dato che la rappresaglia è prevista dal codice internazionale. Affermo perciò che ogni esercito ha fatto azioni di rappresaglia.
Herbert Kappler, dalla deposizione al processo per l’eccidio delle Fosse Ardeatine, in Herbert Kappler. La verità sulle Fosse Ardeatine
I tedeschi non rifuggivano mai le rappresaglie.
La Giunta militare sapeva che c’era questo rischio, ma pensava che avesse a che fare con un esercito e non con delle belve. Non potevamo pensare che la rappresaglia per l’attentato di via Rasella dovesse essere qual è stata.
Se noi avessimo accettato il ricatto della rappresaglia, la resistenza sarebbe finita.
Il diritto internazionale definisce la rappresaglia, ma quella in seguito all’attentato di via Rasella si ebbe solo per il furore di un esercito.
Riccardo Bauer, dalla deposizione al processo per l’eccidio delle Fosse Ardeatine, in Herbert Kappler. La verità sulle Fosse Ardeatine
Gli atteggiamenti assunti dai resistenti di fronte alle rappresaglie nazifasciste si collocano lungo una linea che a un estremo ha la controrappresaglia partigiana, attraversa le posizioni di coloro che pur tenendo conto delle possibilità di rappresaglie non intendono comunque farsi dissuadere dalla lotta, e riscontra dall’altro estremo una forte incentivazione dell’attesismo in nome del risparmio di vite umane […]. Piegarsi di fronte alla rappresaglia poteva essere considerato – questo era il punto – un diritto del nemico a esercitarle. Il nemico era infatti coperto, anche in questa barbara pratica, da quella patina di legalità che l’esercizio di un potere statale, anche il più spietato, sempre riesce a invocare, e che non era invece riconosciuta alle bande dei «fuorilegge».
Il Comando militare per l’Alta Italia delineò in un suo documento del febbraio 1944 il comportamento da tenere in questo campo sostenendo che «evitare o limitare i motivi di rappresaglia» andasse fatto «tutte le volte che [fosse] possibile». Ma si aggiungeva che «la preoccupazione della rappresaglia non deve costituire un impedimento insuperabile all’azione e tanto meno rappresentare una mascheratura della non incapacità e non volontà di agire».
Claudio Pavone, Una guerra civile