Nel diritto internazionale odierno, la r. è la reazione di uno Stato a un comportamento illecito e lesivo di un suo diritto, posto in essere da un altro Stato. Essa può essere effettuata sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, ma nel primo caso è escluso che uno Stato possa adottare r. che comporti l’uso della forza armata, se non come risposta a un attacco già sferrato. In una ulteriore accezione, si intende per r. una azione o misura punitiva violenta e disumana, indiscriminata, adottata dalla potenza occupante nei confronti della popolazione del territorio occupato, quando questa abbia causato qualche danno a propri funzionari o militari.
Enciclopedia Treccani, Dizionario di Storia
Accettai […] l’ordine perché legittimo dato che la rappresaglia è prevista dal codice internazionale. Continua a leggere “Rappresaglia”