Libertà di insegnamento

La libertà di insegnamento [proclama] l’incompetenza radicale di ogni autorità temporale ad organizzare l’educazione.
Auguste Comte, Discours préliminaire sur l’ensemble du positivisme (1848)

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento
Costituzione della Repubblica italiana, art. 33

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
D.Lgs. 297/1994, art. 1

L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Regolamento dell’autonomia scolastica (D. P. R. 275/99), art. 1